(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 29 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le provvidenze previste dalla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, prorogata con legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5 e modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 24, sono prorogate al 31 dicembre 1988. Tutti i termini di scadenza previsti da tali leggi regionali, sono differiti al 31 dicembre 1988. Gli stanziamenti di spesa relativi all'esercizio 1988 sono determinati dai trasferimenti di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, nonche' da eventuali norme specifiche.