(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39
                        del 29 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Le  provvidenze  previste  dalla legge regionale 7 luglio 1982, n.
38, prorogata con legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5 e  modificata
con  legge  regionale  22  luglio  1986,  n. 24, sono prorogate al 31
dicembre 1988.
   Tutti i termini di scadenza previsti da tali leggi regionali, sono
differiti al 31 dicembre 1988.
   Gli   stanziamenti  di  spesa  relativi  all'esercizio  1988  sono
determinati dai trasferimenti di cui alla legge 8 novembre  1986,  n.
752, nonche' da eventuali norme specifiche.